Sentenze: l'installatore abusivo è punibile?

Spesso ci si chiede e molto più spesso ci si "dimentica" di farlo se si è abilitati a svolgere un lavoro. Infatti la realizzazione di qualsiasi operazione sia di realizzazione sia di manutenzione di un impianto non è legata solo alla bravura e alla manualità della persona o della ditta che lo realizza, ma anche alla possibilità, prevista da leggi e regolamenti di svolgere una data attività. E' importante verificarlo ogni volta ed in caso di dubbi chiedere chiarimenti per evitare di incorrere in sanzioni e/o in caso di problemi di non avere la copertura assicurativa professionale. Esistono alcuni casi che possono sembrare paradossi: per realizzare un macchinario (es. automazione di un cancello) non serve alcuna abilitazione della ditta se invece bisogna realizzare un piccolo impianto domestico bisogna essere abilitati secondo la L 46/90. Ma esiste uno specifico reato di abuso dell'attività di installatore art. 348 del codice penale. Esiste la sentenza n.909/2008 del Tribunale di Milano in cui tale reato viene citato. Il caso era di un cittadino che aveva agito, senza esserne abilitato, su una caldaia provocando la morte dei coinquilini per intossicazione da monossido di carbonio. Oltre all'omicidio colposo l'imputato è stato condannato per violazione della normativa vigente sugli impainti a gas (artt.1,3,5 L 1083/1971) ed esercizio abusivo della professione di insstallatore (art.348 C.P.). L'art.5 della L 1083/71 prevede l'arresto fino a 2 anni o ammenda fino a 2065 euro se si violano artt.1 e 3, in quanto chi realizza gli impianti deve essere iscritto agli specifici albi press le Camere di Commercio (ex L 46/90 e DM 37/08).

Affrontiamo tale argomento perchè tale dicussione è frequente con gli addetti ai lavori (professionisti e ditte) e con i committenti e spesso la conclusione è la solita italica litania "vuole succedere proprio a me". Quindi per concludere nel caso di lavori in cui serva una ditta specializzata (vedere DM 37/08) bisogna sempre verificare, prima di assegnare i lavori, l'estratto camerale della ditta ed alla conclusione di essi richiedere la dichiarazione di conformità degli impianti (vedere sempre DM 37/08) in cui è allegato il certificato camerale. Tale documentazione preserva la Committenza (professionale e non) sia da eventuali responsabilità, per aver incaricato un istallatore non abilitato, sia da eventuali danni in quanto esiste una copertura assicurativa professionale.

 

Bruno De Nisco