Compravendita immobili: novità nei requisiti acustici

Commento all'art 11 Legge comunitaria 88/2009

Con la legge  n° 88/2009 (art.1 ) il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi  allegati. Tra le altre deleghe è importante esaminare quella relativa all' Art. 11. Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.  

Cosa dice il Comma1:

il Governo deve adottare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale per garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella diretti va 2002/49/ CE del 25 giugno 2002, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore

Quindi:

- entro 6 mesi saranno emanati uno o più decreti;

- dovranno essere recepiti i principi della Direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

- Le disposizioni vigenti subiranno modifiche e/o riassetto

- Tra le altre materie è compresa quella relativa ai requisiti acustici degli edifici

 

Cosa dice il Comma2: I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi quali

-il riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

- definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE

Quindi:

- Occorre armonizzare e revisionare....speriamo semplificare

- Occorre anche stabilire criteri per la progettazione esecuzione e ristrutturazione (dopo tanti anni... caduti nel dimenticatoio)

- Occorre anche determinare dei requisiti acustici passivi degli edifici (il cui decreto era vigente) aggiornandoli alla luce della Normativa Comunitaria attuale

Cosa dice il comma 3:

Il comma spiega come si dovrà procedere in materia di decreti per evitare problemi e come agire in caso di ritardi nella redazione degli stessi

Quindi:

- Si sa anche cosa fare in caso di ritardo!

Cosa dice il comma 4:

Il Governo contestualmente deve provvedere a tutti gli atti collegati di sua competenza

Quindi:

- Se ci si riesce ad organizzare tutto avviene in modo sincronizzato

 

Cosa dice il comma 5:

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Quindi

- Molti contestano la natura pubblicistica della legge quadro sull'acustica e che il decreto sui requisiti acustici passivi disciplini realmente i rapporti tra privati, è una prova "a contrariis" sull'applicabilità del decreto?

- Dal 30 luglio il decreto non trova più applicazione. Cosa usare in attesa dei nuovi decreti per le controversie in materia acustica?

- Inoltre la legge comunitaria tende a tutelare gli utenti non professionali per cui non si dovrebbe applicare ai rapporti tra imprese.

Cosa dicono i commi 6-7:

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e` abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quindi:

è naturalmente abolito l'articolo relativo all'armonizzazione della normativa in base allo stesso decreto, si procederà senza maggiori oneri ad armonizzare con la normativa più recente e secondo nuovi principi.

Bruno De Nisco